I luoghi del sex work

Jan 26, 2026
I luoghi del sex work
Photo by Sylwia Bartyzel / Unsplash

Il sex work è un ambito, tradizionalmente, di difficile definizione. 

Nella sua concezione più ampia e inclusiva il fenomeno comprende qualsiasi attività che preveda lo scambio di denaro o di beni in cambio di servizi o performance sessuali. Può trattarsi di prestazioni stabili o occasionali, che vedono come protagonisti persone di qualsiasi orientamento sessuale e identità di genere.

“Sex work” è quindi un termine ombrello che racchiude molteplici tipologie di attività anche in relazione ai luoghi dove viene esercitato: il lavoro sessuale indoor (in casa, nei club, nei centri messaggi, nei c.d. quartieri a luci rosse e così via, a seconda delle legislazioni proprie del paese), quello outdoor (su strada), la pornografia, le linee erotiche, le cam e così via.

Eppure, nonostante il nostro abitare urbano e sociale abbia seguito una densa evoluzione negli scorsi decenni, riorganizzando i propri spazi alla luce di nuove esigenze, quando si parla di lavoro sessuale la prima immagine che nella gran parte dei casi affiora è quella della sex worker, rigorosamente donna, su un marciapiede: minigonna, tacchi alti, il buio e il freddo della notte. 

Questo immaginario, diffuso, sedimentato e di certo stereotipato, riduce la complessità di un fenomeno sociale e umano a mero simbolo di devianza, marginalità. 

Le persone sex worker appaiono infatti nei media tradizionali e nelle politiche del nostro paese solo quando vengono identificate come un “problema sociale”: causa di degrado, oggetto di repressione o, al contrario, figure da “salvare”. In ogni caso, vengono private della possibilità di essere viste come abitanti legittime della città. È una rimozione simbolica e spaziale: eliminare la loro presenza nei luoghi che abitiamo significa negare loro anche uno spazio politico di parola e di diritto.

A questo proposito, in un recente e interessantissimo saggio dal titolo “Il lavoro sessuale è di casa. Spunti di ricerca tra geografie dell’abitare e prostituzione, Daniela Morpurgo, geografa e ricercatrice al Politecnico di Torino, propone di ribaltare questa prospettiva e di guardare alla prostituzione come ad un prisma attraverso cui interrogare la società, a partire da uno dei suoi luoghi più quotidiani e politicamente significativi: la casa. 

La domanda guida del suo scritto non è tanto “dove si prostituisce chi fa sex work?”, quanto “come e dove abitano le lavoratrici e i lavoratori del sesso?”, e ancora “che cosa rivela questa relazione tra prostituzione e abitare sul funzionamento dello spazio urbano e sui suoi limiti morali?”.

Pensare, dunque, la prostituzione a partire dagli spazi dell’abitare significa infrangere l’idea che la sex worker viva fuori dai confini della normalità, come se fosse un corpo estraneo alla città e alle sue realtà abitative e sociali.

In realtà, osserva sempre Morpurgo, chi esercita sex work affitta, compra, condivide, occupa, viene sfrattato, costruisce reti di aiuto e vive gli stessi problemi di chiunque debba relazionarsi a un sistema abitativo precario.

Con una differenza importante: la società non è abituata a vedere il fenomeno e la politica non vuole comprenderlo, anche al fine di trovare le migliori soluzioni normative. 

Talvolta, spesso anzi, non è nemmento conosciuto il contesto legale nel quale si muove chi esercita e chi usufruisce di servizi sessuali nel nostro paese. E questo significa, in buona sostanza e ancora una volta, negare spazio di parola e di rivendicazione, anche in termini di azionabilità degli strumenti della giustizia, a migliaia di persone. 

E' lecito esercitare e usufruire del sex work presso la propria abitazione, un appartamento in affitto o in una camera di hotel

In Italia - ne parlavamo nello scorso approfondimento su questa piattaforma - sia offrire che richiedere servizi sessuali a pagamento è penalmente perseguibile, non definito come reato. Pertanto, svolgere sex work presso la propria abitazione, presso un appartamento preso in affitto o in una camera di un hotel, così come usufruire, in quei luoghi, di quei servizi, non è punito dal nostro ordinamento, così come non lo è ricevere i servizi presso il proprio domicilio

Il legislatore del 1958 ha deciso tuttavia di sanzionare penalmente una serie di condotte “ancillari” che non solo sfruttino o inducano una persona all’attività prostitutiva ma anche solo, in determinate circostanze, la agevolino. 

Ed è in questo contesto, in questo ampio e generico (per non dire indeterminato) spazio normativo di punizione di diverse condotte collaterali e limitrofe all’esercizio e alla fruizione di servizi sessuali a pagamento che si insinua il parodosso italiano: quello per cui, sebbene lecito, il sex work viene visto dal legislatore come fenomeno “moralmente inaccettabile” e poco dignitoso.

I luoghi del sex work e il "paternalismo penale"

Si parla infatti spesso tra studiosi del diritto di paternalismo penale in materia, ossia di punizioni basate sulla riduzione della libertà di scelta di un individuo operata dall’ordinamento al fine di assicurare alla persona – o ad una categoria di persone – una protezione da atti contrari al suo stesso interesse. Come a dire che la persona sex worker, in fondo, non è mai e mai può essere libera di scegliere di esercitare lavoro sessuale. 

Questa visione - che chi scrive condanna da ogni punto di vista (da quello giuridico a quello antropologico e filosofico) e verso ogni tema “delicato” su cui viene esercitato (non solo sul sex work, ma anche quando si parla di diritto ad una morte volontaria dignitosa o a nuove forme di genitorialità) - ha prodotto in questi anni l’effetto paradossale di punire condotte anche migliorative della vita delle persone e nello specifico delle persone sex worker. 

Proprio dalla punizione che il legislatore commina a chi utilizza certi spazi, o per meglio dire certi contesti abitativi, possiamo allora trarre una lettura chiara della visione che il legislatore, e quindi la politica, ha del sex work. 

Un chiaro esempio lo troviamo nella Legge Merlin ed è dato dal reato di tolleranza abituale della prostituzione

La legge prevede che sia punito “chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto ad un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico o utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all’interno del locale stesso, si danno alla prostituzione(art. 3, n. 3, L. 20 febbraio 1958, n. 75).

In base a questa norma, la giurisprudenza ha condananto, ad esempio, il gestore di un albergo che tolleri abitualmente la presenza al suo interno di una o più persone che si danno alla prostituzione.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il reato di tolleranza abituale dell'altrui prostituzione commesso dal titolare di un esercizio alberghiero esige solo la reiterazione, per un tempo apprezzabile, del comportamento permissivo del gestore. In questi anni, i Tribunali hanno interpretato, quindi, in maniera stretta e rigorosa una norma, a parere di chi scrive, ingiusta oltre che antiquata. 

Diverso contesto si rinviene, invece, nelle pronunce dei Tribunali sul reato di favoreggiamento. 

Quando affittare un immobile a una persona sex worker è reato di favoreggiamento?

La giurisprudenza italiana è ormai unanime nel ritenere che affittare un immobile a una persona sex worker non è automaticamente reato di favoreggiamento, se la locazione avviene a prezzo di mercato e senza prestazioni accessorie che agevolino attivamente l’esercizio, anche se il proprietario è consapevole dell'attività.

Diventa reato di favoreggiamento o sfruttamento (l’articolo 3 n. 8 dispone che sia punito “chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui”), secondo l'entità del profitto, se il canone è sproporzionato (c.d. sovrapprezzo), se vengono forniti servizi aggiuntivi (come pubblicità, arredi specifici, ecc.) o se si organizza attivamente l'attività, configurando un aiuto concreto e non solo la soddisfazione di un bisogno abitativo. In questo caso quindi i Tribunali hanno ben individuato l’interesse leso dal reato: la dignità della persona sex worker e la sua libertà da facili forme di discriminazione, anche economiche. 

Tornando allora ai contesti abitativi e più in generale ai contesti urbani, questo significa che la cultura, anche giuridica, italiana è ancora dominata da visioni moralistiche o da semplificazioni ideologiche, tali per cui la dimensione spaziale del lavoro sessuale rimane invisibile.

Si pensi al fatto - e ne parleremo meglio in un prossimo apposito approfondimento - che il lavoro sessuale su strada viene spesso, in diverse realtà cittadine e periferiche, punito dalle autorità locali attraverso assurde ordinanze “anti-prostituzione” o regolamenti comunali che, richiamando generici concetti di “decoro” e “sicurezza”, sanzionano con multe salate la mera permanenza di sex worker su strada. 

È, per riprendere le parole di Morpurgo, una logica in cui il “decoro morale” si fa geografia, dividendo le città tra spazi rispettabili e spazi di esclusione. Tra spazi degni di essere gentrificati e spazi da nascondere, relegare, etichettare come immorali. 

In tutto questo il focus dovrebbe invece essere rivolto alle persone che esercitano sex work: alla loro sicurezza, alle loro necessità e desideri, come quelli di qualsiasi persona. 

Eppure, abitare oggi i luoghi di “tutti” - case, alberghi, strade - diventa per chi esercita una pratica complessa fatta di strategie, adattamenti e solidarietà, più che di stabilità o proprietà. 

La posizione di associazioni e collettivi di sex worker

"Sex workers speak out", il primo Congresso italiano delle associazioni e dei collettivi di sex worker, tenutosi a Bologna nel mese di giugno 2023, ha infatti denunciato la precarietà abitativa come una delle principali forme di marginalizzazione e ingiustizia: affitti gonfiati, discriminazioni, minacce di sfratto. La rete di solidarietà - è emerso sempre in quella sede -, appare allora come la più forte alleata contro proibizioni, repressioni e difficoltà: durante la pandemia, collettivi di tutta Europa hanno organizzato raccolte fondi per impedire che le sex worker venissero lasciate senza alloggio.

Il diritto alla casa per le persone sex workers si inserisce, allora, nella più ampia lotta per il pieno riconoscimento di tutele e dignità, per poter uscire dalla precarietà e dalla marginalità imposte dal quadro normativo attuale. Il diritto all’abitare in sicurezza gli spazi urbani appare in definitiva tra i principali diritti per cui lottare quando parliamo, oggi, di sex work. 

Giulia Crivellini è avvocata e attivista per i diritti civili. Patrocinante ricorsi in materia di diritti riproduttivi, discriminazioni, fine vita, tutela dei diritti delle persone esercenti il lavoro sessuale e di quelle private della libertà. Nel 2021 fonda la campagna “Libera di Abortire” per un accesso libero e sicuro all’aborto in Italia. Nel 2023 è docente con incarico di collaborazione nel Corso di studi "clinica legale sul contrasto alla violenza di genere e le discriminazioni multiple" presso il Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre. Nello stesso anno è redattrice della proposta di legge di iniziativa popolare in materia di decriminalizzazione e riconoscimento del lavoro sessuale. Ha collaborato con l’associazione Mama Chat, offrendo supporto informativo e legale a chi vuole interrompere una gravidanza e segue diverse realtà sportive nel contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni. Attualmente è membro di giunta dell’Associazione Luca Coscioni, lavorando nel team legale. Ricopre il ruolo di responsabile dell’Ufficio di pubblica tutela dell’Azienda socio-sanitaria di Melegnano e Martesana. Per SimpleMedia offre analisi sull'attualità e sul panorama legislativo legato ai diritti del SexWork.